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Interruzione degli studi

Ricongiunzione degli studi a seguito di interruzione dei pagamenti superiore a due anni accademici

Gli studenti che intendono riprendere gli studi dopo un periodo d’interruzione dai pagamenti sono tenuti a chiedere la ricongiunzione degli studi a condizione che il periodo d’interruzione sia uguale o superiore a due anni accademici, durante i quali lo studente non deve aver effettuato alcun atto di carriera: sostenimento esami, produzione di certificati, presentazione della domanda di laurea, immatricolazione ecc.

La richiesta di ricongiunzione degli studi va effettuata via e-mail all’indirizzo segreteriastudenti@unirsm.sm
L’ufficio, verificata la situazione dello studente, risponderà per quali e quanti anni accademici lo studente può richiedere la ricongiunzione.

La ricongiunzione comporta il pagamento di un importo ridotto delle tasse universitarie (€200,00) per ogni anno accademico di interruzione.
L’ufficio comunicherà l’importo dovuto, calcolato su eventuali pendenze di anni precedenti, gli anni d’interruzione e iscrizione all’anno accademico di ripresa degli studi.
Non sarà riconosciuto lo status d’interruzione per gli anni accademici per i quali sia stata già versata la prima rata. In quel caso gli importi delle rate rimanenti dovranno essere versati per intero.

Sospensione per un anno accademico

La sospensione per un solo anno accademico, debitamente certificata, è riconosciuta a tutti gli studenti esclusivamente:

  • in caso di nascita di un figlio per l’anno accademico corrispondente o successivo alla data di nascita (la richiesta può essere inoltrata da entrambi i genitori);
  • per l’anno in cui si è svolto prevalentemente il servizio civile;
  • per grave infermità, attestata da certificazioni mediche, di durata complessiva non inferiore a sei mesi, per un periodo non superiore alla durata normale del corso di studio;
  • per grave infermità dei familiari, appartenenti al nucleo familiare del richiedente, attestata da certificazioni mediche di durata complessiva non inferiore a sei mesi, dalle quali discenda un obbligo di cura da parte dello studente, per un periodo non superiore alla durata normale del corso di studio. Nel caso di assistenza da prestare a persone non appartenenti al nucleo familiare, la concessione della sospensione è eventualmente decisa dal Rettore sulla base di domanda motivata;
  • per grave modifica delle condizioni economiche e patrimoniali del nucleo familiare convivente comprovata da idonea certificazione, conseguente a licenziamento o altro grave problema documentato in apposita domanda;
  • nel caso in cui si è soggetti a una pena detentiva, per un periodo non superiore alla durata normale del corso di studio.

Lo studente che rientra in queste casistiche può presentare domanda di sospensione entro i termini di iscrizione dell’anno accademico successivo e non è tenuto a versare la tassa di ricognizione.

Allegati - Interruzione studi

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